F.A.Q.

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Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei singoli redditi complessivi, al lordo degli oneri deducibili, prodotti dai componenti il nucleo nel corso dell'anno precedente. Vanno, pertanto, presi in considerazione anche quei redditi da fabbricati che, seppur non sottoposti ad Irpef e addizionali, a causa dell'Imu, sono stati comunque prodotti dall'assistito nel corso dell’anno precedente. Inoltre, l'art. 3, comma 7, del DLgs n 23/2011 prevede espressamente che il reddito assoggettato a cedolare secca concorra alla determinazione del reddito per il riconoscimento di benefici di qualsiasi titolo. Ne consegue che anche questo reddito va preso in considerazione.
Si precisa che il reddito del coniuge non legalmente separato concorre sempre (anche se con residenze diverse) alla determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare.
Come previsto dal DM 22 gennaio 1993, ai fini dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, il nucleo familiare fiscale è costituito dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico. Si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare relativo all'anno precedente. E' assolutamente irrilevante il fatto che i diversi componenti convivano. Le persone a carico sono coloro per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito annuo lordo non superiore ad Euro 2.840,51. I soggetti conviventi ma fiscalmente autonomi costituiscono un distinto nucleo familiare a fini fiscali.
Sono considerati a carico:
  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
  • i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, senza limiti di età anche se non conviventi
Non si considera, quindi, il nucleo anagrafico che risulta dallo stato di famiglia, ma solo il nucleo fiscale.
La vigente normativa nazionale, richiede, fra i requisiti di accesso alle esenzioni dal ticket per condizione economica, il non superamento di determinate soglie di reddito del nucleo familiare. Quindi, l'unico parametro utilizzato per la determinazione della situazione economica familiare ai fini delle esenzioni E01, E02, E03 ed E04 è rappresentato dal criterio reddituale e non dall'ISEE.
Ai fini del riconoscimento del diritto all' esenzione, si considera disoccupato il cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio dell' impiego in attesa di nuova occupazione. Non può considerarsi disoccupato il soggetto che non ha mai svolto attività lavorativa, né il soggetto che abbia cessato una attività di lavoro autonoma.
Si considerano pensionati al minimo quei soggetti titolari di una pensione minima. La pensione minima viene riconosciuta dall' INPS al pensionato il cui trattamento pensionistico, sulla base del calcolo dei contributi versati, risulti inferiore ad un livello fissato dalla legge, considerato il "minimo vitale".
In conformità alle disposizioni del DM 11/12/2009, dal 1 Gennaio 2012 sono entrate a regime su tutto il territorio regionale le nuove procedure di rilevazione e autocertificazione dell'esenzione in base al reddito. Il diritto all'esenzione non può più essere autocertificato dal cittadino sulla ricetta al momento della fruizione della prestazione ma deve essere rilevato, su richiesta dell'assistito, dal medico che, all'atto della prescrizione, riporta sulla ricetta lo specifico codice di esenzione.
Il codice di esenzione è reso annualmente disponibile dal Ministero dell'Economia e delle finanze o è certificato dall'Azienda ASP di residenza/domicilio a seguito di apposita autocertificazione.
Ogni anno il Ministero dell'Economia e delle Finanze rende disponibili gli elenchi degli assistiti aventi diritto all'esenzione in base al reddito. Gli elenchi sono elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps.
Il diritto all'esenzione è certificato sulla base dell'ultimo reddito disponibile all'Anagrafe tributaria, vale a dire il reddito risalente ai due anni precedenti.
Tuttavia, la normativa prevede, ai fini dell'esenzione, che il reddito considerato sia riferito all'anno precedente.
Pertanto, i cittadini inclusi nelle liste degli assistiti esenti sono tenuti, sotto la propria responsabilità, a non avvalersi dell'esenzione se la situazione economica dell'anno precedente o comunque i requisiti richiesti sono decaduti.
Gli elenchi dei cittadini aventi diritto all'esenzione trasmessi dal Sistema Tessera Sanitaria non includono: i disoccupati e loro familiari a carico, coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno di riferimento e i nati nell'anno fiscale successivo.
I soggetti non inclusi nelle liste degli esenti, che ritengano di possedere i requisiti per avvalersi dell'esenzione, possono presentare idonea autocertificazione presso la propria Azienda ASP e ritirare il certificato nominativo di esenzione.
L'elenco assistiti esenti è aggiornato con le esenzioni autocertificate.
Per tutti coloro che abbiano diritto all'esenzione pur non essendo presenti negli elenchi e per tutti i richiedenti le esenzioni con codice E02, è sufficiente recarsi presso la propria Azienda ASP, compilare e consegnare l'autocertificazione, o utilizzare apposito servizio online dell'ASP. In questo modo verrà rilasciato il codice di esenzione corrispondente.
Per poter continuare ad utilizzare l'esenzione dopo il 31/03/2014 è necessario verificare di essere presenti negli elenchi ministeriali e avere quindi la scadenza dell'esenzione al 31 marzo 2015. Se non si è presenti o si ha come scadenza 31/10/2013 è necessario recarsi in Azienda ASP e richiedere il certificato .
Le Aziende sanitarie, ai sensi del DPR 445/2000, sono tenute ad effettuare controlli sulla veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese ai fini della fruizione di prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di esenzione dal ticket.
L'eventuale evasione dal ticket su dichiarazione non vera comporta il recupero degli importi non pagati e l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 316 ter c.p.
I requisiti necessari per avvalersi dell'esenzione per reddito fanno riferimento al reddito e alla composizione del nucleo familiare relativa all'anno precedente, pertanto il diritto all'esenzione non decade se nell'anno in corso si modifica la situazione reddituale o la composizione del nucleo familiare fiscale.
Si ricorda che per le esenzioni E02 lo stato di disoccupazione deve sussistere all'atto della prescrizione della prestazione. Se tale requisito è decaduto non puoi continuare ad avvalerti dell'esenzione.
I requisiti necessari per il diritto all'esenzione devono sussistere all'atto della prescrizione poiché, secondo le disposizioni del DM 11/12/2009, è all'atto della prescrizione che si rileva il diritto all'esenzione.
Ai sensi dell’art.7 comma a) dello stesso DM al momento dell’erogazione della prestazione l’assistito deve avere un esenzione validata è risultante nella procedura messa a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria – SOGEI.
Il cittadino con pensione di reversibilità ha diritto all’esenzione se supera i 65 anni e se il reddito del nucleo familiare rientra nei limiti previsti.
Il MMG/PLS, con l’applicativo SistemaTS è in grado di recepire i codici di esenzione per reddito memorizzati nell’ anagrafe del MEF. Qualora però l’informazione in SistemaTS non sia disponibile o, in quel momento, non sia disponibile il collegamento, l’assistito può fornire al medico l’attestato che indica la sussistenza del diritto di esenzione.
È inoltre necessario presentare l’attestato al medico specialista del Servizio Sanitario Regionale, nel caso in cui non abbia accesso al SistemaTS, al momento della prescrizione di una visita o di un esame.
È pertanto consigliabile portare sempre con sé il proprio attestato.
Se nel corso dell’anno vengono meno i requisiti che danno diritto all’esenzione (ad esempio la persona disoccupata ha trovato un’occupazione o ha superato i valori di soglia reddituali), occorre recarsi all’ASP. La comunicazione è obbligatoria e deve essere immediata, indipendente dalla scadenza dell’attestato, in quanto il soggetto che ha sottoscritto l’autocertificazione per ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket si è impegnato formalmente a comunicare la cessazione delle condizioni richieste per il diritto all’esenzione.
Se invece la mancanza dei requisiti emerge dai controlli successivi effettuati dall’ASL, anche a distanza di anni, dovranno comunque essere versati tutti gli eventuali ticket indebitamente non pagati. Il rilascio di dichiarazioni non vere senza una successiva rettifica è perseguibile penalmente in base all’art 76 del DPR 445/2000.
Le esenzioni scadute al 31 marzo di ogni anno vengono prorogate automaticamente di un anno per tutti coloro che risultano averne ancora diritto. Tali informazioni sono state fornite dall'Agenzia delle Entrate. Un certo numero di cittadini che secondo i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate non risultano aver più diritto a tale esenzione sono tenuti al pagamento dei ticket. Chi ritiene però, per vari motivi, di avere ancora diritto all'esenzione, deve effettuare richiesta di autocertificazione all'ASP.
Il DM 11 dicembre 2009, all'articolo 1 comma 5, indica che «All'atto della prescrizione su ricettario del Servizio sanitario nazionale di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, il medico prescrittore, su richiesta dell'assistito, rileva l'eventuale codice di esenzione reso disponibile ai sensi del comma 4 relativo al medesimo assistito, lo comunica all'interessato e lo riporta sulla ricetta, provvedendo in alternativa ad annullare con un segno la casella contrassegnata dalla lettera “N” presente sulla ricetta».
Pertanto in tutti i casi in cui la ricetta non presenti l'indicazione dell'esenzione, questa non può essere riconosciuta nemmeno a posteriori.