Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei singoli redditi complessivi, al lordo
degli oneri
deducibili, prodotti dai componenti il nucleo nel corso dell'anno precedente. Vanno, pertanto,
presi in
considerazione anche quei redditi da fabbricati che, seppur non sottoposti ad Irpef e
addizionali, a causa
dell'Imu, sono stati comunque prodotti dall'assistito nel corso dell’anno precedente. Inoltre,
l'art. 3,
comma 7, del DLgs n 23/2011 prevede espressamente che il reddito assoggettato a cedolare secca
concorra alla
determinazione del reddito per il riconoscimento di benefici di qualsiasi titolo. Ne consegue
che anche
questo reddito va preso in considerazione.
Si precisa che il reddito del coniuge non legalmente separato concorre sempre (anche se con
residenze
diverse) alla determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare.